Legittima difesa (diritto)

La legittima difesa, in diritto, è un istituto giuridico previsto da vari ordinamenti giuridici, che riconosce il principio della difesa personale, generalmente con finalità di tutela.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

La ragione dell'istituto è probabilmente ispirata al brocardo latino vim vi repellere licet e la ratio va individuata nella prevalenza attribuita, in un atto di autodifesa, all'interesse dell'ingiustamente aggredito piuttosto che all'interesse dell'aggressore.

Sulla scorta di una radicata elaborazione etico-filosofica[1], ciò che la legge invece non ammette "è la negazione del valore della persona che delinque in quanto uomo, e perciò l’inflizione di lesioni fisiche significative in un contesto di mera offesa al patrimonio. Questo è coerente – tra l’altro – con la disciplina civilistica del possesso: la quale, incentrandosi sulla rilevanza in sé dello spoglio violento o clandestino, è ordinata ad evitare il più possibile, come si suol dire, che cives ad arma ruant".[2].

Diritto internazionale[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Legittima difesa (diritto internazionale).

Esso è stato codificato nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che rappresenta l’eccezione fondamentale al divieto dell’uso della forza contenuto nell’art. 2, par. 4 della medesima Carta: "una delle manifestazioni più significative dell’attuale fase evolutiva del diritto internazionale è rappresentata dall’espansione del diritto di legittima difesa, individuale e collettiva, rispetto alle interpretazioni dell’art. 51 della Carta prevalenti sino agli inizi degli anni ’90"[3].

Legislazioni statali[modifica | modifica wikitesto]

Italia[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Legittima difesa (ordinamento italiano).

Istituto previsto dal codice penale italiano[4]; esso prevede anche la punibilità dell'eccesso colposo di legittima difesa.

Città Del Vaticano[modifica | modifica wikitesto]

Secondo il diritto canonico, la legittima difesa viene definita un "grave dovere" da parte del credente nell'enciclica "Evangelium vitae" (cfr. punto 55[5]), che però non costituisce un'eccezione alla proibizione di non uccidere un innocente (Catechismo 2263).[6]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ S. Morandini, Legittima difesa: un punto di vista morale, Questione Giustizia, 28 gennaio 2019.
  2. ^ Donato Carusi, A proposito di legittima difesa, in "il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica", 3/2004, pp. 592-593, doi: 10.1402/13438, che prosegue ricordando come "le reazioni difensive «sproporzionate» non vanno esenti da responsabilità civile e penale; e tuttavia – val la pena ricordare – è egualmente prevista entro certi limiti, per queste ipotesi, un’attenuazione delle misure sanzionatorie (c.d. eccesso colposo)".
  3. ^ Daniele Cabras, Il "ripudio della guerra" e l'evoluzione del diritto internazionale, in "Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 2/2006, pp. 297-322, doi: 10.1439/22230.
  4. ^ "Il legislatore del codice del 1930 (firmato MussoliniRocco) ha stabilito che il pericolo dal quale difendersi debba essere attuale. Sempre lo stesso legislatore ha precisato che la reazione difensiva contro l’aggressore, per considerarsi legittima, debba essere necessaria e proporzionata": Davide Piancone, LEGITTIMA DIFESA ED ECCESSO COLPOSO: COSA DICE LA LEGGE?, DIRITTO E LIBERTÀ, 27 ottobre 2015.
  5. ^ Lettera Enciclica "Evangelium Vitae", su vatican.va.
  6. ^ Catechismo della Chiesa Cattolica, su vatican.va.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 20796 · LCCN (ENsh85119729 · BNF (FRcb11950787q (data) · J9U (ENHE987007529406705171 · NDL (ENJA00576214
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