Legge Boato

Legge Boato
Titolo estesoDisposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.
Statoin vigore
Tipo leggelegge ordinaria
LegislaturaXIV
ProponenteMarco Boato
Promulgazione20 giugno 2003
A firma diCarlo Azeglio Ciampi
Testo
Legge 20 giugno 2003, n. 140

La legge 20 giugno 2003, n. 140 (nota anche come legge Boato) è una legge della Repubblica Italiana, di attuazione della disciplina costituzionale delle immunità parlamentari.

La legge venne così detta dal nome del relatore del disegno di legge nella Commissione referente della Camera dei deputati Marco Boato – registrò l'inserimento, durante la successiva lettura al Senato, dell'articolo 1, non previsto nel testo licenziato dalla Camera: esso conteneva il lodo Schifani e fu inserito da parte della maggioranza di centro-destra. Su di esso lo stesso Boato votò contro, nella lettura finale alla Camera.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Salvo l'articolo 1, di cui s'è detto, il resto della legge opera in materia di immunità parlamentari e registrò ampia condivisione parlamentare: del resto, era originariamente tratto da una parte (quella sulla Giustizia) del lavoro condotto da Boato nella precedente legislatura, come correlatore per la bicamerale D'Alema (1997).

In tale versione essa ha poi superato il vaglio della Corte costituzionale, ad eccezione dell'articolo 6; quest'ultima norma affronta il tema delle intercettazioni[1] e, a seguito della sentenza n. 390 del 2007[2] impone l'autorizzazione del Parlamento per le intercettazioni dei parlamentari solo se devono essere usate a loro carico, e non più nei confronti dei terzi. L'articolo 1 della norma venne poi dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza 20 gennaio 2004, n. 24.

Analisi[modifica | modifica wikitesto]

La disciplina delle intercettazioni «casuali» esula – come puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata – dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68 Cost., comma terzo, in quanto, "per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva L. n. 140 del 2003, ex art. 4: esso trova, invece, applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi. Rientrano invece nella garanzia costituzionale dell'autorizzazione preventiva le intercettazioni dirette (alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità) e quelle cosiddette indirette, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali, in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare"[3].

Il dibattito sull'applicazione[modifica | modifica wikitesto]

«Voglio ricordare a tutti che non credo ci sia stata nel 2005 mancanza di rispetto della norma da parte dei magistrati. Noi ora stiamo leggendo le vicende del 2005 con gli occhiali del 2010-2011, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale anche di natura interpretativa intervenute, con una elaborazione giurisprudenziale che ha condotto ad esiti che solo recentemente si sono stabilizzati. Quindi, quella vicenda si era sviluppata in una fase in cui le coordinate applicative offerte dalla normativa erano dubbie, tant'è vero che poi vi è stata una declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale di una parte della legge n. 140 del 2003. Anche la stessa posizione delle Camere era contraddittoria. Quindi, la vicenda va letta in questa luce per capire il contesto in cui si era quasi sei anni fa»

Un serio problema di diritto intertemporale si è posto nei primi quattro anni di vigenza dell'articolo 6 della legge Boato, la cui cogenza era ampiamente contestata. Fino alla sentenza della Corte costituzionale del 2007 sul caso Martinat, non solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza era divisa, sul valore cogente dell'articolo 6 della legge Boato: il procuratore aggiunto Greco (in un'intervista al Sole 24 Ore) condivideva la tesi che per l'iscrizione a registro occorresse la previa autorizzazione parlamentare, che la legge obbliga a far richiedere dal GIP; una tesi, peraltro, non condivisa da altri magistrati[4] e da altre Procure, come Catanzaro, dove il pm Luigi De Magistris iscrisse Clemente Mastella a registro degli indagati nell'inchiesta Why not, senza che dell'utilizzo delle relative intercettazioni o tabulati telefonici fosse previamente richiesta l'autorizzazione alla Camera di appartenenza di Mastella.

L'avvicinamento per approssimazioni alla strada corretta per utilizzare le intercettazioni fu reso particolarmente difficoltoso dalla scarsa giurisprudenza sulla legge Boato (140/2003) e dalle molteplici e divergenti prassi esistenti tra le varie Procure e tra di esse ed il Parlamento. La questione della diversa lettura della norma, data dal Senato, si era posta nell'indagine sulla scalata Unipol della primavera/estate del 2005: la procura di Milano aveva intercettato delle telefonate di imprenditori sotto inchiesta per reati finanziari e alcune di queste telefonate erano dirette a parlamentari. La legge Boato imponeva in questo caso le intercettazioni non potessero essere usate come prova senza che il Parlamento avesse concesso l'autorizzazione. La procura passò quindi le telefonate al GIP, che doveva valutarne la rilevanza penale ed eventualmente richiedere al parlamento il permesso di usarle. IL GIP chiese l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni che coinvolgevano alcuni parlamentari (Piero Fassino, Massimo D'Alema, Romano Comincioli, Nicola Latorre, Salvatore Cicu), non soltanto come prova contro gli imprenditori inquisiti, ma anche come materiale indiziario per poter inquisire alcuni degli stessi parlamentari che, secondo quanto scrisse nella richiesta, "appaiono [...] consapevoli complici di un disegno criminoso".

La sola posizione parlamentare, in ordine alle conseguenze processuali di un utilizzo privo di autorizzazione, fu nell'unica relazione presentata, sul punto, dal senatore Giovanni Crema a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato nella XV legislatura. Il testo ammoniva anche la Procura di Milano alla tutela della riservatezza delle conversazioni dei parlamentari, cosa che aveva convinto la Procura per due anni a mai sbobinare le intercettazioni in questione (secondo una prassi sino ad allora seguita solo per le erronee intercettazioni dei colloqui avvocato-cliente).

La controversia giuridica apparve superata soltanto due anni dopo, con l'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 390, depositata il 23 novembre 2007, che ha precisato che l'autorizzazione va richiesta solo se si intende utilizzare l'intercettazione nei confronti dei parlamentari, con ciò presupponendo che premessa di questo utilizzo sia l'iscrizione a registro degli indagati da parte del pubblico ministero, il quale deve rivolgere richiesta al GIP[5].

A seguito della sentenza n. 390, l'applicazione della legge Boato ha iniziato a stabilizzarsi[6]: anche la circolare della Procura di Torino sulle intercettazioni di conversazioni, “non fonti di prova”, che non verranno più inserite nel fascicolo di inchiesta - includendo quelle che hanno, come protagonista, un parlamentare - è stata indicata come “il primo atto con cui la Magistratura ordinaria dà attuazione ad un principio costituzionale, dopo un decennio di contenzioso e dopo l’inequivoca statuizione della Corte costituzionale, resa per i parlamentari nella sentenza n. 390 del 2007 ed estesa al Presidente della Repubblica con la sentenza n. 1 del 2013”[7].

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Per il quale, in via generale, v. Balducci, Paola. Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria. n.p.: Giuffrè, 2002.
  2. ^ Sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale.
  3. ^ Così Giampiero Buonomo, Lo scudo di cartone, Rubbettino Editore, 2015, p. 137, ISBN 978-88-498-4440-5.: la nota 130 evidenzia "l’effetto sorpresa della sentenza", citando anche la dottrina sull’ordinanza di remissione e quella anteriore, per lo più risolutamente ostile alla costituzionalità dell'intera previsione dell'articolo 6 in questione.
  4. ^ Dalla Forleo un'invasione di campo ma i Ds dicano sì all'uso dei verbali - la Repubblica.it
  5. ^ Così la relazione del senatore D'Alia alla Giunta del Senato l'11 novembre 2008, secondo cui "la nozione di "utilizzazione" – espressamente richiamata dal citato articolo 6 – è tecnicamente riferita al piano probatorio, e cioè all’utilizzazione degli elementi di conoscenza desunti dalle intercettazioni ai fini della prova dei fatti contestati. Il divieto di utilizzabilità conseguente alla mancanza dell’autorizzazione non impedisce, quindi, l’impiego dei predetti elementi di conoscenza per finalità diverse da quelle probatorie, e cioè come "fonte di innesco di una investigazione", per usare le parole della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 29 luglio 2008 e della domanda di autorizzazione in esame (la soluzione interpretativa che qui si prospetta come alternativa rispetto a quella fatta propria dall’autorità giudiziaria richiedente è stata già condivisa in passato dalla Giunta; si vedano in tal senso il Doc. IV n. 1-A della XV Legislatura e il Doc. IV n. 2-A della Legislatura in corso. Conformi sono anche le indicazioni desumibili da Corte Costituzionale n. 366 del 1991).": cfr. ((http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=316778))
  6. ^ «L’art. 68 della Costituzione (che noi vorremmo tanto abolire, ma purtroppo esiste) vieta di intercettare direttamente i parlamentari, salvo autorizzazione del Parlamento. Può capitare che siano intercettati indirettamente, mentre parlano con indagati sotto controllo, purché la cosa sia casuale: se si sa che l’intercettato parlerà con un parlamentare, bisogna spegnere la microspia o il trojan. Lo conferma la sentenza n. 390 del 2007 della Consulta»: Marco Travaglio, Il cavallo di trojan, Il Fatto quotidiano, 16 giugno 2019 Archiviato il 17 giugno 2019 in Internet Archive..
  7. ^ Interrogazione 4-05301 della XVII legislatura del Senato, presentata il 17 febbraio 2016, illustrata in AA.VV., L'intercettazione di comunicazioni, Cacucci, Bari, 2018, p. 211.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  • Legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato."