Scissione societaria

La scissione è un istituto del diritto commerciale italiano, introdotto con il d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22, emanato in attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 78/855 (cosiddetta Terza Direttiva del 9 ottobre 1978) e n. 82/891 (cosiddetta Sesta Direttiva del 17 dicembre 1982).
Prima del 1991 infatti esso era sconosciuto all'ordinamento italiano.

Mediante tale operazione il patrimonio di una società viene assegnato ad una o più società, anche di nuova costituzione,[1] in cambio dell'assegnazione ai soci della prima emissione di azioni o quote delle beneficiarie del trasferimento patrimoniale.

Tipologie di scissione[modifica | modifica wikitesto]

La scissione, ai sensi dell'art. 2506, può essere attuata secondo due distinte modalità:

  • totale quando tutto il patrimonio della società scissa viene attribuito alla o alle società beneficiarie.
  • parziale, quando una parte del patrimonio rimane in carico alla società scissa.

Inoltre, la scissione può essere:

  • proporzionale quando i soci delle società partecipanti alla scissione mantengono nelle società beneficiarie la stessa percentuale di partecipazione,
  • non proporzionale le quote di partecipazione nella scissa e nella beneficiaria sono diverse.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Gian Franco Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Torino, UTET, 2007, ISBN 978-88-598-0227-3.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Riferimenti normativi[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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