Referendum abrogativo in Italia del 1999

Referendum abrogativo in Italia del 1999
StatoBandiera dell'Italia Italia
Data18 aprile 1999
Tipoabrogativo
TemaAbolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi della Camera dei Deputati
Esito
  
91,50%
No
  
8,50%
Quorum non raggiunto
Affluenza49,58%

Il referendum abrogativo in Italia del 1999 si tenne il 18 aprile ed ebbe ad oggetto l'abolizione della quota proporzionale prevista dalla legge elettorale[1].

Alla consultazione parteciparono il 49,6% degli elettori che si espressero per il "sì" al quesito (91,5%): erano circa 150 000 i voti mancanti per superare il quorum del 50%.

La Corte costituzionale, in sede di giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum, ne escluse espressamente la natura manipolativa: l'abrogazione del riparto proporzionale del 25% dei seggi, non assegnati nei collegi uninominali, non si sarebbe tradotta nella produzione di nuove norme (nella specie, in ordine all'aumento del numero dei collegi e alla loro conformazione), ma nell'espansione di una norma già esistente, già contenuta nella legge elettorale, basata sul recupero dei candidati nei collegi uninominali con le cifre elettorali individuali più elevate[2] (al pari di quanto previsto per l'elezione del Senato). La normativa di risulta, dunque, non avrebbe determinato alcuna lacuna, caratterizzandosi invece come auto-applicativa.

Nel 2020, la Corte costituzionale dichiarerà inammissibile un quesito referendario volto ad abolire la quota proporzionale prevista dalla legge elettorale (legge Rosato), denunciandone, in questo caso, il carattere "eccessivamente manipolativo".

Premessa storica[modifica | modifica wikitesto]

Dopo il fallimento della bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, due comitati si mossero per arrivare definitivamente alla riforma del sistema elettorale maggioritario: quello formato da Mariotto Segni e Antonio Di Pietro e l'iniziativa autonoma della Lista Pannella.

Dopo il voto degli italiani nei referendum del 1991 e 1993 a favore del sistema elettorale maggioritario, e dopo il voto parlamentare che introdusse la legge Mattarella che prevedeva il sistema maggioritario per l'elezione di Camera e Senato, mantenendo tuttavia un 25% di seggi assegnati con metodo proporzionale, si richiedeva una nuova abrogazione delle leggi elettorali di Camera e Senato (i Radicali avevano già presentato quesiti analoghi nel 1995 e 1997).

Le due iniziative in materia elettorale avevano inizialmente obiettivi diversi, tuttavia ben presto i referendari unirono le forze in un'unica richiesta che mirava ad eliminare la regola (e le disposizioni collegate) del voto di lista quale presupposto per l'assegnazione, con metodo proporzionale, del 25% dei seggi per l'elezione dei deputati.

Anche in questo caso la strategia scelta per boicottare il referendum, da parte dei partiti contrari, fu quella di invitare gli elettori a non presentarsi alle urne: d'altronde la politica estera aveva in quel frangente la maggiore attenzione dei mezzi di comunicazione, essendo in corso la guerra del Kosovo, di cui l'Italia era partecipe.

Quesito[modifica | modifica wikitesto]

  • Colore scheda: giallo
  • Titolo: Abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei deputati (primo tentativo).
  • Descrizione: Promosso da Mariotto Segni e Antonio Di Pietro.
REFERENDUM POPOLARE
"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, nº 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, nº 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, nº 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, nº 1) limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma 1" e nº 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, nº 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; nº 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; nº 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; nº 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis cancellando gli ultimi nomi;"; nº 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; nº 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; nº 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, nº 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; nº 2), limitatamente alle parole: "e delle liste" nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; nº 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; nº 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; nº 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, nº 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e nº 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, nº 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e nº 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, nº 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3 limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al nº 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al nº 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al nº 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, nº 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, nº 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nº 4), ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?"

Posizioni dei partiti[modifica | modifica wikitesto]

[modifica | modifica wikitesto]

No[modifica | modifica wikitesto]

Astensione[modifica | modifica wikitesto]

Libertà di voto[modifica | modifica wikitesto]

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

I risultati di seguito indicati non tengono conto del voto degli italiani all'estero.

Scelta
Voti
%
Si 
21 161 866 91,52
 No
1 960 022 8,48
Totale
23 121 888
100
Schede bianche
566 065
2,32
Schede nulle
759 568
3,11
Votanti
24 447 521
49,58
Elettori
49 309 060
Esito: Quorum non raggiunto

Critiche[modifica | modifica wikitesto]

I promotori, subito dopo l'esito, contestarono la presenza di molte liste elettorali «gonfiate» a causa della mancata cancellazione di persone ormai scomparse da anni. Si contestò, inoltre, il Voto degli italiani residenti all'estero dove, a fronte di 2 351 306 di italiani residenti all'estero, solo lo 0,5% di questi entrarono in possesso del certificato elettorale necessario per votare.[3]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ www.eurinome.it
  2. ^ Corte cost., sent. 13/1999
  3. ^ Dati forniti dal Sottosegretario del Ministero dell'Interno On. Adriana Vigneti, risposta ad interpellanza, Camera dei deputati, 27 maggio 1999

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]